Dichiarazione di adottabilità e madre minorenne: la Cassazione richiede una verifica adeguata ed effettiva delle possibilità di recupero della capacità genitoriale mediante interventi di sostegno

Cassazione, ordinanza n. 12251 – 1 maggio 2026

Il caso analizzato dalla Corte di cassazione riguarda la dichiarazione di adottabilità di un minore nato da madre minorenne e il successivo giudizio di conferma dello stato di abbandono da parte della Corte d’Appello di Roma.
La vicenda prende avvio dall’inserimento del minore, sin dalla nascita, in un percorso di accoglienza insieme alla madre in casa famiglia e dal successivo allontanamento della stessa dalla struttura, che determinava la progressiva presa in carico del bambino da parte dei servizi fino al collocamento presso una famiglia affidataria a fini adottivi.
La Corte d’Appello aveva confermato la dichiarazione di adottabilità, ritenendo non recuperabili le capacità genitoriali della madre, anche alla luce della stabilizzazione del minore nel nuovo contesto di vita.

La Suprema Corte ha cassato la decisione, ritenendo non adeguatamente motivato il giudizio di irrecuperabilità della funzione genitoriale, affermando dapprima che: “Ai fini della verifica della sussistenza dello stato di abbandono, compete al giudice di merito accertare, all’attualità, la sussistenza di reiterati comportamenti gravissimi e pregiudizievoli per i minori, indicativi di una incapacità genitoriale in concreto non recuperabile, stante l’infruttuosa adozione di tutte le misure assistenziali e di sostegno disponibili e della mancanza di parenti in grado di prendersi cura dei minori; ne consegue che l’adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso i figli, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo o le “carenze personologiche” del genitore siano tali da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico, non emendabili da interventi di sostegno (Cass., n. 27999/2024).”

La Corte ha poi sottolineato la necessità, prima di poter considerare definitivamente irrecuperabili le capacità genitoriali del genitore, che i giudici di merito accertino che tutte le misure di sostegno e di aiuto alla genitorialità disponibili sul territorio siano state esperite in modo adeguato, continuativo e calibrato sul caso concreto.

Nello specifico: “Secondo altro orientamento di questa Corte, in tema di adozione, il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare di origine, anche allargato, quale tessuto connettivo della sua identità, comporta che il giudice deve verificare in concreto se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, se del caso avvalendosi della mediazione culturale, ove vi sia la collaborativa sinergia dei genitori e/o dei parenti entro il quarto grado che abbiano manifestato la disponibilità a prendersi cura del minore, sicché è legittimo e corretto l’accertamento dello stato di abbandono solo se risulti impossibile prevedere, pur in base ad un criterio di grande probabilità, il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, in considerazione dell’età e delle sue esigenze evolutive, di cura e di assistenza (Cass., n. 1175/2026).”