Cassazione ordinanza n. 31487 del 3 dicembre 2025
Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione trae origine da una separazione dei coniugi, a seguito della quale, la ex moglie era stata condannata, in primo grado, a corrispondere all’ex marito una somma a titolo di indennità di occupazione della casa familiare, limitatamente a un certo periodo, ossia da quando l’uomo era stato allontanato dall’immobile a quando questi era stato reintegrato nel possesso dell’immobile, avendo respinto la domanda di condanna al rilascio del bene. Nella specie, la casa coniugale in comunione dei coniugi, in sede di separazione personale, non era stata assegnata alla moglie, che ne aveva fatto richiesta, in assenza di figli, con conseguente piena operatività delle norme sulla comunione.
La Corte d’appello di Bologna aveva riformato parzialmente la decisione emessa dal giudice di primo grado.
Avverso la pronuncia della Corte territoriale la ex moglie propone ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. In particolare, si duole del fatto che la Corte ha riconosciuto al marito il diritto al risarcimento da mancato godimento del bene, nonostante il mancato dissenso all’utilizzo dell’immobile comune da parte sua.
I Giudici della Corte di cassazione, investiti della questione, respingono il ricorso della donna, chiarendo quanto segue: “in materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l’art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l’uso indiretto. Tuttavia, prima e indipendentemente da ciò, nel caso in cui la cosa comune sia potenzialmente fruttifera, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l’intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l’esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell’utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti, frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell’immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono – solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione – essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l’immobile” (Cass. n. n. 20394/2013).
Si è da ultimo affermato (Cass. 10264/2023) che “In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell’art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l’uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti” (in applicazione del principio, si è affermato che, in caso di separazione dei coniugi, l’indennità di occupazione della casa coniugale acquistata in regime di comunione legale non va corrisposta dalla data della separazione, ma da quella in cui il coniuge non occupante manifesti all’altro la richiesta di uso turnario o comunque la volontà di godimento dell’immobile e si è cassata la sentenza d’appello in mancanza di accertamenti circa le concrete richieste della condividente, non beneficiaria del bene, a ricevere siffatti frutti). Il singolo comproprietario è quindi legittimato ad esercitare l’azione a difesa della cosa comune ex art. 1102 nei confronti di ogni altro partecipante alla comunione.”
Nella specie, osserva sempre la Cassazione, l’ex marito non si è mostrato “in modo certo ed univoco” acquiescente all’uso esclusivo della casa coniugale in comunione ad opera della ex moglie, tanto da avere proposto un ricorso nel gennaio 2016 per reintegra nel possesso e inoltrato richieste, tramite PEC ai difensori della ex moglie, nel giudizio di separazione già avviato, di rilascio del bene alla comunione.